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Statuto
Art.l (Natura e finalità)
La Federazione
Regionale Siciliana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d'Europa, con sede a Palermo, costituisce articolazione regionale
dell'A.I.C.C.R.E. nazionale, che organizza liberamente e in modo
unitario le regioni, le province, i comuni e le altre rappresentanze
elettive delle comunità locali nel loro impegno ad operare per la
costruzione di una Federazione Europea fondata sul pieno
riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie
regionali e locali. La Federazione Siciliana è dotata di autonomia
statutaria nel rispetto delle norme fondamentali dello Statuto
nazionale al quale si richiama. La Federazione Siciliana può aderire
ad associazioni, enti ed organismi, anche internazionali, aventi scopi
analoghi o affini, previa deliberazione del consiglio regionale.
Art.2 (Doveri)
L'adesione
all'Associazione comporta la piena osservanza del presente Statuto, dei
regolamenti e di ogni altra direttiva che verrà emanata dal Consiglio
regionale della Federazione.
Art.3 (Scopi)
La
Federazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e
realizzare in Sicilia una costante azione europeista anche in
collaborazione con altre associazioni che abbiano finalità simili.
Pertanto:
- propone e favorisce le iniziative dei poteri
regionali e locali per lo sviluppo della cultura europea e per la
costruzione della democrazia istituzionale e dell'unità politica
dell'Europa in forma federale, sulla base del principio di
sussidiarietà; per la pace, la collaborazione pacifica e la fraternità
tra i popoli contro gli odi nazionali, etnici e religiosi; per la
realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità di tutti gli
esseri umani; per il superamento degli squilibri in Europa e nel mondo,
con particolare attenzione alla sponda sud del Mediterraneo;
- ricerca
le forme possibili di collaborazione con le altre associazioni di Enti
Locali,specialmente in materia di crescita istituzionale e di sviluppo
territoriale;
- adotta e promuove iniziative di reciproca
conoscenza, incontri, scambi di esperienze e gemellaggi fra i poteri
regionali e locali dei diversi paesi d'Europa e con quelli extraeuropei
con i quali l'Unione Europea intrattiene rapporti di cooperazione;
- effettua
studi e ricerche sulle autonomie regionali e locali dell'Europa e sui
problemi di loro competenza correlati alla dimensione europea;
- organizza,
d'intesa con le Istituzioni regionali e locali e con le loro
associazioni, attività di informazione e di formazione degli
amministratori e del personale sui problemi europei;
- svolge
attività di servizio per gli Enti associati nei loro rapporti con il
governo regionale e le amministrazioni dello Stato per tutte le
questioni d'interesse locale comunque connesse, direttamente o
indirettamente, alla sfera europea, ivi comprese quelle che implicano
relazioni afferenti il territorio con i Paesi del bacino del
Mediterraneo. In tal senso può avvalersi dell'ausilio di appositi
comitati tecnico-scientifici ;
- opera per favorire ed
organizzare la partecipazione e la rappresentanza unitaria dei poteri
regionali e locali negli organi istituzionali dell'Unione Europea;
- svolge,
altresì, funzioni - anche in convenzione con la Regione Siciliana, le
province regionali, i comuni (singoli o associati) - di segretariato di
organismi internazionali.
Art.4 (Soci titolari)
Sono
soci titolari della Federazione, con diritto di voto nelle istanze
congressuali dell'Associazione, la Regione e gli enti territoriali
elettivi rappresentanti delle collettività locali che abbiano
deliberato l'adesione all'Associazione accettandone le finalità e lo
Statuto. I soci titolari sono rappresentati dal legale rappresentante
dell'Ente o da un suo delegato permanente, che deve essere membro degli
organi dello stesso Ente. Regione, province e comuni capoluoghi, nonché
i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, sono
rappresentati, inoltre, dal Presidente dell'A.R.S. o da un suo delegato
permanente, dai Presidenti dei Consigli provinciali e comunali o da un
consigliere di ciascun ente designato in via permanente. L'adesione
è a tempo indeterminato, salvo recesso che deve essere deciso con
provvedimento formale dell'organo competente e comunicato
all'Associazione entro il 30 settembre. Ha effetto dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Il recesso comporta la decadenza dei
rappresentanti dell'Ente dagli incarichi ricoperti nell'Associazione.
Art.5 (Soci individuali)
Possono
far parte dell'A.I.C.C.R.E. come soci individuali, i membri del
Parlamento Europeo, del Parlamento nazionale, del Comitato delle
Regioni, dell'Assemblea regionale e delle assemblee locali, gli
assessori regionali, provinciali e comunali, anche non eletti, che
aderiscano agli scopi dell'Associazione e ne accettino la Statuto. Gli
organi dirigenti della Federazione possono ammettere a fare parte
dell'A.I.C.C.R.E.,come soci individuali, ex eletti europei, nazionali,
regionali e locali e personalità che si siano particolarmente distinte
in favore dell'unità europea: nelle amministrazioni regionali e locali,
nell'A.I.C.C.R.E e negli organismi dell'Unione Europea. I soci
individuali non hanno diritto di voto nelle istanze congressuali
dell'Associazione, salvo nel caso che siano eletti dal Congresso della
Federazione regionale come delegati all'Assemblea congressuale
nazionale. Possono essere eletti a far parte di tutti gli organi
dirigenti dell'Associazione.
Art. 6 (Organi regionali}
Sono organi della Federazione regionale: - l'Assemblea dei soci - il Consiglio regionale - la Direzione regionale - il Presidente ed i vice Presidenti - il Segretario generale - il Segretario generale aggiunto - il Segretario amministrativo - il Collegio dei revisori - il Collegio dei probiviri
Art.7 (Assemblea dei soci)
E'Assemblea
dei soci si compone dei soci iscritti che risultino tali alla data
della convocazione del Congresso regionale. 11 voto deliberativo
compete ai soci titolari. I soci individuali hanno diritto al voto
consultivo e hanno piena facoltà di intervento nel dibattito. La
convocazione dell'Assemblea congressuale è decisa dal Consiglio
regionale, che adotta contestualmente il relativo regolamento. Deve
essere effettuata almeno trenta giorni prima della data stabilita per
la riunione, mediante pubblicazione nella stampa della Federazione e in
sua assenza, con lettera raccomandata. L'Assemblea può essere ordinaria
e straordinaria. L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria dal
Consiglio regionale entro i sei mesi successivi alle elezioni generali
per il rinnovo della maggioranza delle amministrazioni locali e
comunque non oltre cinque anni dalla sua precedente adunanza. L'Assemblea
può riunirsi in via straordinaria per decisione del Consiglio regionale
o su richiesta di almeno un terzo dei soci titolari.
Art.8 (Compiti)
L'Assemblea
ordinaria dei soci discute e delibera sulla relazione politica-
organizzativa presentata dalla Direzione regionale uscente, procede
alla elezione del Consiglio regionale, del Collegio dei revisori e del
Collegio dei probiviri; discute e delibera su tutti gli altri argomenti
all'ordine del giorno. Le decisioni dell'Assemblea congressuale vengono
prese a maggioranza semplice, calcolata sulla base dei presenti e delle
deleghe rilasciate dai soci titolari: ciascun socio presente (titolare
o individuale) non può essere portatore di più di una delega. Per
l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche è
necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci. Lo scioglimento della
Federazione può essere deciso solo con il voto favorevole di almeno due
terzi dei soci titolari iscritti dalla Federazione.
Art.9 (Consiglio regionale)
II
Consiglio regionale fissa gli indirizzi generali della Federazione in
conformità alle risoluzioni dell'Assemblea dei soci, nel rispetto delle
direttive dell'A.I.C.C.R.E. nazionale. Si riunisce almeno due volte
l'anno in seduta ordinaria per discutere ed approvare la relazione
politica-organizzativa della Direzione, il bilancio preventivo e il
conto consuntivo. Deve essere convocato ogni qualvolta debbano essere
assunte decisioni di particolare rilevanza per l'Associazione. Si
può riunire in via straordinaria per decisione della Direzione o su
richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Della sua
convocazione deve essere data comunicazione alla Direzione nazionale
che può inviare un proprio rappresentante per assistere ai lavori. I
membri del Consiglio regionale decadono dalla carica dopo tre assenze
consecutive non giustificate e vengono sostituiti, per cooptazione, con
delibera della Direzione regionale. Alle riunioni del Consiglio
regionale partecipano con voto consultivo i componenti siciliani del
Consiglio nazionale.
Art.10 (Composizione)
II
Consiglio regionale è composto dai soci titolari e dai soci
individuali. Il numero dei suoi componenti è stabilito dall'Assemblea
su proposta della Direzione uscente. Il Consiglio regionale eletto può
essere integrato di altri membri scelti fra i soci, fino ad un massimo
di dieci, mediante cooptazione, e con il voto favorevole dei due terzi
dei presenti. Fanno parte del Consiglio regionale come membri di
diritto quanti abbiano rivestito l'incarico di Presidente, vice
Presidente, Segretario generale e Segretario generale Aggiunto della
Federazione. Partecipano al Consiglio regionale con voto consultivo i
membri del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri. Sono
invitati alle riunioni del Consiglio regionale un rappresentante per
ciascuna delle seguenti organizzazioni europeiste: Associazione Europea degli insegnanti - AEDE Centro Italiano di Formazione Europea - CIFE Comitato Italiano del Movimento Europeo - CIME Federazione Italiana delle Case d'Europa - FICE Movimento Federalista Europeo - MFE Intergruppo Federalista dell'Assemblea Regionale Siciliana Associazione Stampa Europea - ASE I
membri del Consiglio regionale che perdano la qualità di rappresentanti
legali dei soci titolari o di loro delegati sono automaticamente
sostituiti con i nuovi rappresentanti dei soci stessi.
Art.11 (Competenze)
II
Consiglio regionale elegge nel suo seno la Direzione, che si compone
del Presidente, di tre vice Presidenti, del Segretario generale, del
Segretario generale aggiunto, del Segretario amministrativo e di un
numero fìsso di componenti. Esso delibera il programma annuale di
attività della Federazione ed il rendiconto dell'attività svolta
nell'anno precedente. Approva il bilancio preventivo, le sue eventuali
variazioni ed il conto consuntivo. Inoltre, è competente su ogni
questione non riservata espressamente ad altri organi dell'Associazione.
Art.12 (Direzione regionale)
La
Direzione regionale eletta dal Consiglio regionale nel numero di
componenti da esso stabilito, si riunisce su convocazione del
Presidente, o su richiesta del Segretario generale, o del Segretario
generale aggiunto o di almeno un terzo dei suoi membri, nella sede
sociale o, eccezionalmente, altrove. Partecipano ai lavori della
Direzione i Presidenti del collegio dei revisori e del collegio dei
probiviri, con voto consultivo e i membri di diritto del Consiglio
regionale. I membri della Direzione decadono dalla carica dopo tre
assenze ingiustificate dalle riunioni.
Art.13 (Attribuzioni)
La Direzione regionale:
- assicura la direzione politica-organizzativa, permanente della Federazione nel rispetto delle decisioni del Consiglio regionale;
- adotta
le decisioni fondamentali e delibera i documenti politici impegnativi
per l'Associazione, assumendo, ove necessario, prese di posizione in
ordine a fatti e problemi comunque riconducibili ai suoi scopi
statutari;
- determina gli indirizzi degli organi di stampa
dell'Associazione, e ne discute annualmente un'apposita relazione.
Nomina i direttori e i comitati di redazione;
- amministra la
Federazione e ne ha la responsabilità, adotta il bilancio preventivo,
le relative variazioni, e il conto consuntivo.
- esamina e sottopone al Consiglio regionale le questioni che possono insorgere in relazione al rispetto delle norme statutarie;
- delibera
le spese non ricorrenti e può delegare il Presidente, e il Segretario
generale e il Segretario generale aggiunto ad assumere impegni di spesa
entro limiti di importo determinato;
- designa i rappresentanti dell'Associazione in tutte le sedi regionali, nazionali ed internazionali;
- delibera l'eventuale pianta organica, l'assunzione e l'inquadramento del personale.
- Nomina, se necessario, comitati tecnico-scientifici;
Art. 14 (Presidente e vice Presidenti)
II
Presidente rappresenta la Federazione ed è garante dello Statuto,
convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale e della
Direzione. Almeno un vice Presidente dell'Associazione deve essere
socio titolare. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente. Tra questi
viene designato il vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento. Nei casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza,
composto dal Presidente, i vice Presidenti, il Segretario generale e il
Segretario generale aggiunto, assume iniziative e posizioni politiche a
nome dell'Associazione
Art.15 (Segretario generale e Segretario generale aggiunto)
II
Segretario generale assicura la continuità dell'azione
politica-organizzativa della Federazione; provvede all'attuazione delle
decisioni del Consiglio regionale e della Direzione conservandone gli
atti; dirige l'attività corrente della Federazione ed è responsabile
dei suoi uffici. Il Segretario generale aggiunto affianca il Segretario
generale nelle funzioni a lui attribuite e lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento.
Art.16 (Segretario amministrativo)
II
Segretario amministrativo è responsabile della gestione contabile;
verifica l'andamento delle entrate e delle spese rispetto alle
previsioni di bilancio e alla situazione di cassa e ha cura dei
relativi documenti; predispone, d'intesa con il Segretario generale ed
il Segretario generale aggiunto, lo schema del bilancio preventivo, le
sue eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo da presentare alla
Direzione.
Art.17 (Collegio dei Revisori)
II
Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, esperti in materia di contabilità e di bilancio. Esso elegge
nel proprio seno il Presidente ed il Segretario.
Art.18 (Collegio dei probiviri)
II
collegio dei probiviri è composto di cinque membri. Esso elegge nel suo
seno il Presidente ed il Segretario. Esamina le questioni che investono
i soci e gli organi della Federazione, riferendo le proprie
determinazioni, valutazioni e proposte alla Direzione ed al Consiglio
regionale.
Art.19 (Validità delle sedute)
Per
la validità delle sedute degli organi collegiali della Federazione è
richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti.
In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei
presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso
di parità prevale il voto del Presidente. Di tutte le riunioni degli
organi collegiali della Federazione deve essere redatto il relativo
processo verbale.
Art.20 (Consulta parlamentare)
La
Consulta parlamentare della Federazione è composta dai parlamentari
regionali, nazionali ed europei impegnati a sostegno dei fini e
dell'attività dell'A.I.C.C.R.E. Essa è coordinata da un Ufficio di
Presidenza composto dal Presidente e tre vice Presidenti, di cui uno
con funzioni vicarie.
Art.21 (Consulta delle autonomie siciliane)
La
Consulta delle Autonomie siciliane per il Partenariato Euromediterraneo
è rappresentata da un Presidente e da tre vice Presidenti, di cui uno
con funzioni vicarie.
Art.22 (Patrimonio)
II
patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili e immobili di
cui deve essere tenuto l'inventario a cura del Segretario
amministrativo.
Art.23 (Finanziamento)
II
finanziamento della Federazione è costituito dalla quota parte del
contributo associativo annuo pagato dai soci della regione
all'A.I.C.C.R.E. nazionale, dalla quota associativa versata
direttamente alla Federazione, dai contributi volontari straordinari o
periodici, da eventuali lasciti, donazioni o da altre iniziative
compatibili che dovesse assumere la Federazione, da contributi fissi o
eventuali della Regione e di altri Enti Locali.
Art.24 (Esercizio finanziario)
L'esercizio
finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'erogazione
delle spese entro i limiti del bilancio è effettuata previa
deliberazione della Dirczione regionale, su mandato a firma del
Presidente e del Segretario generale o, in assenza di quest'ultimo, dal
Segretario aggiunto.
Art.25 (Scioglimento)
In
caso di scioglimento della Federazione l'Assemblea dei soci d'intesa
con l’A.I.C.C.R.E nazionale nomina uno o più commissari incaricati
della liquidazione dei suoi beni. L'Assemblea decide la destinazione da
attribuire all'eventuale residuo attivo rimasto a conclusione delle
operazioni di liquidazione.
Art.26 (Disposizione finale)
Per
quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto
nazionale ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.
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