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Statuto


Art.l (Natura e finalità)

La Federazione Regionale Siciliana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, con sede a Palermo, costituisce articolazione regionale dell'A.I.C.C.R.E. nazionale, che organizza liberamente e in modo unitario le regioni, le province, i comuni e le altre rappresentanze elettive delle comunità locali nel loro impegno ad operare per la costruzione di una Federazione Europea fondata sul pieno riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.
La Federazione Siciliana è dotata di autonomia statutaria nel rispetto delle norme fondamentali dello Statuto nazionale al quale si richiama.
La Federazione Siciliana può aderire ad associazioni, enti ed organismi, anche internazionali, aventi scopi analoghi o affini, previa deliberazione del consiglio regionale.

Art.2 (Doveri)

L'adesione all'Associazione comporta la piena osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e di ogni altra direttiva che verrà emanata dal Consiglio regionale della Federazione.

Art.3 (Scopi)

La Federazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e realizzare in Sicilia una costante azione europeista anche in collaborazione con altre associazioni che abbiano finalità simili. Pertanto:

  • propone e favorisce le iniziative dei poteri regionali e locali per lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia istituzionale e dell'unità politica dell'Europa in forma federale, sulla base del principio di sussidiarietà; per la pace, la collaborazione pacifica e la fraternità tra i popoli contro gli odi nazionali, etnici e religiosi; per la realizzazione della pari dignità e delle pari opportunità di tutti gli esseri umani; per il superamento degli squilibri in Europa e nel mondo, con particolare attenzione alla sponda sud del Mediterraneo;
  • ricerca le forme possibili di collaborazione con le altre associazioni di Enti Locali,specialmente in materia di crescita istituzionale e di sviluppo territoriale;
  • adotta e promuove iniziative di reciproca conoscenza, incontri, scambi di esperienze e gemellaggi fra i poteri regionali e locali dei diversi paesi d'Europa e con quelli extraeuropei con i quali l'Unione Europea intrattiene rapporti di cooperazione;
  • effettua studi e ricerche sulle autonomie regionali e locali dell'Europa e sui problemi di loro competenza correlati alla dimensione europea;
  • organizza, d'intesa con le Istituzioni regionali e locali e con le loro associazioni, attività di informazione e di formazione degli amministratori e del personale sui problemi europei;
  • svolge attività di servizio per gli Enti associati nei loro rapporti con il governo regionale e le amministrazioni dello Stato per tutte le questioni d'interesse locale comunque connesse, direttamente o indirettamente, alla sfera europea, ivi comprese quelle che implicano relazioni afferenti il territorio con i Paesi del bacino del Mediterraneo. In tal senso può avvalersi dell'ausilio di appositi comitati tecnico-scientifici ;
  • opera per favorire ed organizzare la partecipazione e la rappresentanza unitaria dei poteri regionali e locali negli organi istituzionali dell'Unione Europea;
  • svolge, altresì, funzioni - anche in convenzione con la Regione Siciliana, le province regionali, i comuni (singoli o associati) - di segretariato di organismi internazionali.

Art.4 (Soci titolari)

Sono soci titolari della Federazione, con diritto di voto nelle istanze congressuali dell'Associazione, la Regione e gli enti territoriali elettivi rappresentanti delle collettività locali che abbiano deliberato l'adesione all'Associazione accettandone le finalità e lo Statuto. I soci titolari sono rappresentati dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato permanente, che deve essere membro degli organi dello stesso Ente. Regione, province e comuni capoluoghi, nonché i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, sono rappresentati, inoltre, dal Presidente dell'A.R.S. o da un suo delegato permanente, dai Presidenti dei Consigli provinciali e comunali o da un consigliere di ciascun ente designato in via permanente.
L'adesione è a tempo indeterminato, salvo recesso che deve essere deciso con provvedimento formale dell'organo competente e comunicato all'Associazione entro il 30 settembre. Ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso comporta la decadenza dei rappresentanti dell'Ente dagli incarichi ricoperti nell'Associazione.

Art.5 (Soci individuali)

Possono far parte dell'A.I.C.C.R.E. come soci individuali, i membri del Parlamento Europeo, del Parlamento nazionale, del Comitato delle Regioni, dell'Assemblea regionale e delle assemblee locali, gli assessori regionali, provinciali e comunali, anche non eletti, che aderiscano agli scopi dell'Associazione e ne accettino la Statuto. Gli organi dirigenti della Federazione possono ammettere a fare parte dell'A.I.C.C.R.E.,come soci individuali, ex eletti europei, nazionali, regionali e locali e personalità che si siano particolarmente distinte in favore dell'unità europea: nelle amministrazioni regionali e locali, nell'A.I.C.C.R.E e negli organismi dell'Unione Europea. I soci individuali non hanno diritto di voto nelle istanze congressuali dell'Associazione, salvo nel caso che siano eletti dal Congresso della Federazione regionale come delegati all'Assemblea congressuale nazionale. Possono essere eletti a far parte di tutti gli organi dirigenti dell'Associazione.

Art. 6 (Organi regionali}

Sono organi della Federazione regionale:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio regionale
- la Direzione regionale
- il Presidente ed i vice Presidenti
- il Segretario generale
- il Segretario generale aggiunto
- il Segretario amministrativo
- il Collegio dei revisori
- il Collegio dei probiviri

Art.7 (Assemblea dei soci)

E'Assemblea dei soci si compone dei soci iscritti che risultino tali alla data della convocazione del Congresso regionale. 11 voto deliberativo compete ai soci titolari. I soci individuali hanno diritto al voto consultivo e hanno piena facoltà di intervento nel dibattito. La convocazione dell'Assemblea congressuale è decisa dal Consiglio regionale, che adotta contestualmente il relativo regolamento. Deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data stabilita per la riunione, mediante pubblicazione nella stampa della Federazione e in sua assenza, con lettera raccomandata. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria dal Consiglio regionale entro i sei mesi successivi alle elezioni generali per il rinnovo della maggioranza delle amministrazioni locali e comunque non oltre cinque anni dalla sua precedente adunanza.
L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria per decisione del Consiglio regionale o su richiesta di almeno un terzo dei soci titolari.

Art.8 (Compiti)

L'Assemblea ordinaria dei soci discute e delibera sulla relazione politica- organizzativa presentata dalla Direzione regionale uscente, procede alla elezione del Consiglio regionale, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri; discute e delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno. Le decisioni dell'Assemblea congressuale vengono prese a maggioranza semplice, calcolata sulla base dei presenti e delle deleghe rilasciate dai soci titolari: ciascun socio presente (titolare o individuale) non può essere portatore di più di una delega. Per l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci. Lo scioglimento della Federazione può essere deciso solo con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci titolari iscritti dalla Federazione.

Art.9 (Consiglio regionale)

II Consiglio regionale fissa gli indirizzi generali della Federazione in conformità alle risoluzioni dell'Assemblea dei soci, nel rispetto delle direttive dell'A.I.C.C.R.E. nazionale. Si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per discutere ed approvare la relazione politica-organizzativa della Direzione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Deve essere convocato ogni qualvolta debbano essere assunte decisioni di particolare rilevanza per l'Associazione.
Si può riunire in via straordinaria per decisione della Direzione o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Della sua convocazione deve essere data comunicazione alla Direzione nazionale che può inviare un proprio rappresentante per assistere ai lavori. I membri del Consiglio regionale decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate e vengono sostituiti, per cooptazione, con delibera della Direzione regionale. Alle riunioni del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo i componenti siciliani del Consiglio nazionale.

Art.10 (Composizione)

II Consiglio regionale è composto dai soci titolari e dai soci individuali. Il numero dei suoi componenti è stabilito dall'Assemblea su proposta della Direzione uscente. Il Consiglio regionale eletto può essere integrato di altri membri scelti fra i soci, fino ad un massimo di dieci, mediante cooptazione, e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Fanno parte del Consiglio regionale come membri di diritto quanti abbiano rivestito l'incarico di Presidente, vice Presidente, Segretario generale e Segretario generale Aggiunto della Federazione. Partecipano al Consiglio regionale con voto consultivo i membri del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri. Sono invitati alle riunioni del Consiglio regionale un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni europeiste:
Associazione Europea degli insegnanti - AEDE
Centro Italiano di Formazione Europea - CIFE
Comitato Italiano del Movimento Europeo - CIME
Federazione Italiana delle Case d'Europa - FICE
Movimento Federalista Europeo - MFE
Intergruppo Federalista dell'Assemblea Regionale Siciliana
Associazione Stampa Europea - ASE
I membri del Consiglio regionale che perdano la qualità di rappresentanti legali dei soci titolari o di loro delegati sono automaticamente sostituiti con i nuovi rappresentanti dei soci stessi.

Art.11 (Competenze)

II Consiglio regionale elegge nel suo seno la Direzione, che si compone del Presidente, di tre vice Presidenti, del Segretario generale, del Segretario generale aggiunto, del Segretario amministrativo e di un numero fìsso di componenti. Esso delibera il programma annuale di attività della Federazione ed il rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente. Approva il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni ed il conto consuntivo. Inoltre, è competente su ogni questione non riservata espressamente ad altri organi dell'Associazione.

Art.12 (Direzione regionale)

La Direzione regionale eletta dal Consiglio regionale nel numero di componenti da esso stabilito, si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta del Segretario generale, o del Segretario generale aggiunto o di almeno un terzo dei suoi membri, nella sede sociale o, eccezionalmente, altrove. Partecipano ai lavori della Direzione i Presidenti del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri, con voto consultivo e i membri di diritto del Consiglio regionale. I membri della Direzione decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate dalle riunioni.

Art.13 (Attribuzioni)

La Direzione regionale:

  • assicura la direzione politica-organizzativa, permanente della Federazione nel rispetto delle decisioni del Consiglio regionale;
  • adotta le decisioni fondamentali e delibera i documenti politici impegnativi per l'Associazione, assumendo, ove necessario, prese di posizione in ordine a fatti e problemi comunque riconducibili ai suoi scopi statutari;
  • determina gli indirizzi degli organi di stampa dell'Associazione, e ne discute annualmente un'apposita relazione. Nomina i direttori e i comitati di redazione;
  • amministra la Federazione e ne ha la responsabilità, adotta il bilancio preventivo, le relative variazioni, e il conto consuntivo.
  • esamina e sottopone al Consiglio regionale le questioni che possono insorgere in relazione al rispetto delle norme statutarie;
  • delibera le spese non ricorrenti e può delegare il Presidente, e il Segretario generale e il Segretario generale aggiunto ad assumere impegni di spesa entro limiti di importo determinato;
  • designa i rappresentanti dell'Associazione in tutte le sedi regionali, nazionali ed internazionali;
  • delibera l'eventuale pianta organica, l'assunzione e l'inquadramento del personale.
  • Nomina, se necessario, comitati tecnico-scientifici;

Art. 14 (Presidente e vice Presidenti)

II Presidente rappresenta la Federazione ed è garante dello Statuto, convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale e della Direzione. Almeno un vice Presidente dell'Associazione deve essere socio titolare. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente. Tra questi viene designato il vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nei casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, i vice Presidenti, il Segretario generale e il Segretario generale aggiunto, assume iniziative e posizioni politiche a nome dell'Associazione

Art.15 (Segretario generale e Segretario generale aggiunto)

II Segretario generale assicura la continuità dell'azione politica-organizzativa della Federazione; provvede all'attuazione delle decisioni del Consiglio regionale e della Direzione conservandone gli atti; dirige l'attività corrente della Federazione ed è responsabile dei suoi uffici. Il Segretario generale aggiunto affianca il Segretario generale nelle funzioni a lui attribuite e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.16 (Segretario amministrativo)

II Segretario amministrativo è responsabile della gestione contabile; verifica l'andamento delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni di bilancio e alla situazione di cassa e ha cura dei relativi documenti; predispone, d'intesa con il Segretario generale ed il Segretario generale aggiunto, lo schema del bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo da presentare alla Direzione.

Art.17 (Collegio dei Revisori)

II Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, esperti in materia di contabilità e di bilancio. Esso elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario.

Art.18 (Collegio dei probiviri)

II collegio dei probiviri è composto di cinque membri. Esso elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario. Esamina le questioni che investono i soci e gli organi della Federazione, riferendo le proprie determinazioni, valutazioni e proposte alla Direzione ed al Consiglio regionale.

Art.19 (Validità delle sedute)

Per la validità delle sedute degli organi collegiali della Federazione è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di tutte le riunioni degli organi collegiali della Federazione deve essere redatto il relativo processo verbale.

Art.20 (Consulta parlamentare)

La Consulta parlamentare della Federazione è composta dai parlamentari regionali, nazionali ed europei impegnati a sostegno dei fini e dell'attività dell'A.I.C.C.R.E. Essa è coordinata da un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e tre vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

Art.21 (Consulta delle autonomie siciliane)

La Consulta delle Autonomie siciliane per il Partenariato Euromediterraneo è rappresentata da un Presidente e da tre vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

Art.22 (Patrimonio)

II patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili e immobili di cui deve essere tenuto l'inventario a cura del Segretario amministrativo.

Art.23 (Finanziamento)

II finanziamento della Federazione è costituito dalla quota parte del contributo associativo annuo pagato dai soci della regione all'A.I.C.C.R.E. nazionale, dalla quota associativa versata direttamente alla Federazione, dai contributi volontari straordinari o periodici, da eventuali lasciti, donazioni o da altre iniziative compatibili che dovesse assumere la Federazione, da contributi fissi o eventuali della Regione e di altri Enti Locali.

Art.24 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'erogazione delle spese entro i limiti del bilancio è effettuata previa deliberazione della Dirczione regionale, su mandato a firma del Presidente e del Segretario generale o, in assenza di quest'ultimo, dal Segretario aggiunto.

Art.25 (Scioglimento)

In caso di scioglimento della Federazione l'Assemblea dei soci d'intesa con l’A.I.C.C.R.E nazionale nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei suoi beni. L'Assemblea decide la destinazione da attribuire all'eventuale residuo attivo rimasto a conclusione delle operazioni di liquidazione.

Art.26 (Disposizione finale)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.

 
 
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